9. Disposizioni generali.
9.1. Legge applicabile. Il presente Accordo sarà retto ed interpretato ai sensi delle leggi Italiane. Tutte le controversie, dispute o divergenze derivanti dal presente Accordo ovvero in relazione allo stesso saranno in primo luogo sottoposte a procedure di conciliazione. Le Parti convengono di partecipare e prendere parte alla conciliazione in buona fede e si impegnano a rispettare le condizioni dell’eventuale accordo transattivo raggiunto. Entrambe le parti convengono di ripartire equamente il costo della conciliazione.
9.2. Comunicazioni. Qualsiasi avviso o comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto. Per quel che concerne le comunicazioni al Cliente, la comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo indicato nella Scheda Prodotto, inoltrata dal Cliente e accettata da PTC, ovvero al diverso indirizzo eventualmente fornito a PTC per iscritto. Per quello che concerne le comunicazioni a PTC, le stesse dovranno essere indirizzate a PTC, prfesso la sede Italiana di Agrate Brianza, Centro direzionale Colleoni, palazzo Sirio: Responsabile Amministrativo, con copia all'Ufficio Affari Europei. Qualsiasi comunicazione inviata ai sensi del presente articolo si considererà ricevuta: (a) se consegnata a mano, immediatamente; (b) se inviata tramite posta, cinque (5) giorni lavorativi dalla spedizione; (c) se inviata tramite corriere espresso, il secondo giorno lavorativo dalla spedizione nella giurisdizione del mittente; ovvero (d) se inviata tramite fax, alla ricezione dello stesso da parte dell’apparecchiatura fax del destinatario ovvero secondo quanto riportato nel rapportino di trasmissione prodotto elettronicamente dall’apparecchiatura fax del mittente.
9.3. Autorizzazione. Ciascuna parte dichiara che l’accettazione, sottoscrizione, stipulazione ed esecuzione del presente Accordo sono state debitamente autorizzate da tale parte e che la persona che appone la propria firma per conto di ciascuna parte è dotata dei poteri e dell’autorità necessari.
9.4. Cessione, rinuncia, modifica. Il Cliente non potrà cedere, trasferire, delegare o sub-licenziare qualsiasi dei diritti od obbligazioni allo stesso spettanti ai sensi del presente Accordo (ivi incluso, senza limitazione alcuna, in virtù di disposizioni di legge ovvero della vendita dei beni del Cliente, direttamente ovvero a seguito di fusione o altro cambiamento nel controllo societario del Cliente) senza il preventivo consenso scritto di PTC e tale tentativo di delega, cessione, trasferimento o sub-licenza sarà nullo e costituirà una violazione del presente Accordo. Nessuna rinuncia, consenso, modifica, variazione o cambiamento delle condizioni del presente Accordo sarà vincolante a meno che non sia effettuato per iscritto e firmato da PTC e dal Cliente. PTC si riserva il diritto di addebitare un costo di trasferimento per qualsiasi possibile cessione, trasferimento, o sub-licenza del presente Accordo.
9.5. Nullità. Il presente Accordo non viola alcuna legge applicabile e l’inapplicabilità o invalidità di una disposizione (fatta eccezione per le disposizioni che stabiliscono un obbligo di pagamento del Cliente nei confronti di PTC) non inficerà l’efficacia e la validità delle restanti disposizioni e tali disposizioni considerate nulle si considereranno eliminate dal presente Accordo e, per quanto possibile, saranno sostituite da disposizioni il cui fine ed obiettivo economico si avvicini il più possibile a quelli delle disposizioni nulle.
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